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Studio Anchora

Novità Scheda carburante


Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018. Il rinvio al 2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai consumers: dal 1° luglio continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.

In ogni caso, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla tenuta della scheda carburante per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo della fattura elettronica.

Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

Il rinvio al 1° gennaio 2019 non si estende, invece, agli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati in veste di “privati consumatori”, che dal 1° luglio 2018 continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma l’esercente l’impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In fase di prima applicazione, tale adempimento, con provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, è stato limitato alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Con un successivo provvedimento, l’adempimento sarà progressivamente esteso, sino al termine del 1° gennaio 2020, a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.

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