Da oggi anche i professionisti pugliesi poss
ono, al pari delle piccole e medie imprese, accedere alle agevolazioni per investimenti previste dalla Regione Puglia.
Le agevolazioni possono essere richieste da:
1. microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
2. imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);
3. imprese di medie dimensioni: che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
4. liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81.
Con il Titolo II capo 3 si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti Progetti di investimento di importo non inferiori a € 30.000,00 per:
• la creazione di una nuova unità produttiva;
• l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
• diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
• il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente
Sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
a. imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 (legge quadro sull’artigianato);
b. imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio
imprese che realizzano investimenti in alcune attività economiche delle seguenti divisioni della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007
d. Liberi professionisti che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (“disposizioni in materia di professioni non organizzate”), che realizzano attività in uno dei settori previsti di cui all’allegato 1.
Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
b. spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto e l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e. spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese di cui alla lettera b);
f. sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
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