E’ possibile richiedere l’annullamento delle Cartelle di Pagamento che non siano state notificate o che sono state notificate irritualmente.
La notifica della Cartella di Pagamento deve difatti avvenire ai sensi dell’art. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973, se tale procedimento notificatorio non viene rispettato la notifica è insanabile.
La validità della notifica di tali atti va inquadrata nella categoria della inesistenza qualora i medesimi non risultano essere stati notificati al contribuente; in quanto la cartella di pagamento è un atto avente natura recettizia, vale a dire che il contribuente deve avere effettiva conoscenza dell’atto notificato affinché possa produrre i suoi effetti.
L’inesistenza giuridica della notificazione (che ricorre quando essa, come nella specie, è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, tale, cioè da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dal legislatore) rende il provvedimento, al quale fa riferimento, completamente privo di effetti giuridici nei confronti del contribuente e del tutto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, sanatoria che è prevista solo per le nullità (Cass. Sez. Trib. n. 24442/2008).
L'Avvocato Matteo Anchora è a vostra disposizione per un consulto.
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