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Erasmus | Detrazione 19% spese di affitto


Gli studenti italiani in Erasmus sono considerati fuori sede per tutta la durata del progetto e in quanto tali hanno diritto alla detrazione pari al 19% sulle spese sostenute per l'affitto dell'alloggio all'estero.


Per avere diritto alla detrazione delle spese, è necessario che i pagamenti siano tracciati (carte, bancomat, bonifici) e che la documentazione relativa a quanto sostenuto sia tradotta in italiano. Per alcune lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) è sufficiente una traduzione fai da te, che possono effettuare direttamente gli studenti. Per tutte le altre lingue invece è necessaria una traduzione giurata. Sono inoltre previsti limiti di reddito, sopra i quali non si ha diritto alla detrazione.


I limiti di reddito previsti sono i medesimi applicati agli studenti fuori sede in Italia. La detrazione spetta dunque per intero a coloro che sostengono le spese e hanno un reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

E’ importante precisare inoltre che la spesa massima detraibile per i canoni di locazione sostenuti in ciascun periodo d’imposta pari a 2.633 euro.


La detrazione NON è prevista per le seguenti tipologie di spese:

· Deposito cauzionale;

· Spese condominiali;

· Spese di riscaldamento comprese nel canone di locazione;

· Costi di intermediazione.


Qualora il contratto di locazione all’estero fosse cointestato a più soggetti, il canone viene attribuito pro quota a ciascun intestatario (a prescindere dalla presenza o meno dei requisiti per la detrazione da parte di tutti i conduttori).


La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione.

L’istituto che ospita lo studente dovrà rientrare tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.


I contribuenti che intendono richiedere la detrazione dell’affitto sostenuto da o per studenti universitari fuori sede dovranno controllare e conservare i seguenti documenti:

  • Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;

  • Quietanze di pagamento, dalla quale emerga che il versamento è stato effettuato con mezzi tracciabili;

  • In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

  • Autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

I documenti dovranno essere conservati con cura ed esibiti nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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