Il bando Start 2021 offre un bonus nella forma di una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, da concedere ai soggetti proponenti, quali i lavoratori autonomi dello spettacolo, per affrontare le molteplici difficoltà imposte dal mercato del lavoro, soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
L'iniziativa, ponendosi l'obiettivo generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la competitività economica e la coesione sociale, massimizzando gli effetti sul territorio pugliese delle misure già adottate dal Governo nazionale in favore dei liberi professionisti amplia il sostegno ai professionisti titolari di partita iva purché non di natura commerciale d'impresa e ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A tal fine la Regione Puglia ha stanziato 4.000.000,00 €
CHI PUO' PARTECIPARE
Destinatari
a) i liberi professionisti, titolari di partita iva già attiva alla data del 01/02/2020 purché non di natura commerciale d'impresa;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, attivi alla data del 01/02/2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS);
c) i titolari di almeno un contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'esercizio finanziario 2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS);
Requisiti
Per i soggetti sub a):
Iscrizione al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) alla data del 01/02/2020;
reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00;
inizio attività prima del 01/02/2020;
domicilio fiscale sul territorio regionale della Puglia prima del 01/02/2020;
Codice Attività Economica (ATECO 2007 - 90.00), attivo alla data del 01/02/2020, rientrante tra quelli indicati nella tabella in Avviso.
Per i soggetti sub b):
Iscrizione al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) alla data del 01/02/2020;
reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00;
contratto di collaborazione e continuativa o a progetto, attivo alla data del 01/02/2020, per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS1 n. 83 del 20/05/2016) con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;
residenza in Puglia alla data del 01/02/2020;
aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data della presentazione della candidatura
Per i soggetti sub c):
iscrizione al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) nel corso del 2020, fatte salve le ipotesi previste dall’art. 1 comma 188 della L. 296/06, come modificato dall’art.39 quater del D.L. n. 159/07 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.222/07;
contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell’esercizio 2020 per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS2 n. 83 del 20/05/2016) con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;
reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00;
residenza in Puglia alla data del 1/02/2020;
aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data della presentazione della candidatura.
Per tutti i soggetti richiedenti:
reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d’affari complessivo non superiore ad € 35.000,00 così come verificabile dalla dichiarazione dei redditi, Modello Unico Persone Fisiche 2020 (relativo al periodo d’imposta 2019) presentato all’Agenzia delle Entrate, corredato di ricevuta di presentazione.
Per i soggetti che hanno attivato la partita iva nel corso del 2020, detto secondo requisito non si applica, pertanto il possesso del requisito reddituale sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 del DPR n. 445/2000 successivamente sottoposta ai controlli di cui all’art. 71 del medesimo decreto.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti è causa di inammissibilità dell’istanza di contributo.
Ciascun candidato può fruire di un’unica sovvenzione a valere sulle risorse finanziarie di cui al presente avviso.
Il contributo di cui al presente avviso non è cumulabile con quello previsto dall’Avviso pubblico “Start” approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020 e s.m.
Saranno, pertanto, ritenute inammissibili le istanze presentate da soggetti fruitori del beneficio di cui all’Avviso Pubblico Start approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020 o che abbiano presentato candidatura che sia, alla data di presentazione della candidatura, in corso di istruttoria.
A disposizione per eventuali approfondimenti.
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